Oggetto: legge 197/2022 – annullamento automatico ruoli affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e di importo residuo fino a 1.000,00 euro.
Gentili Presidenti,
si informa che come previsto dalla legge 197/2022 (art.1, comma 222 e successivi), l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e di importo residuo fino a 1.000,00 euro, per gli Ordini TSRM e PSTRP sarà di tipo parziale.
Saranno annullate, quindi, solamente le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ovvero quelle riguardanti le sanzioni e gli interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973);
non saranno invece oggetto di annullamento gli importi dovuti a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Ai sensi del comma 229, gli Ordini possono evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da trasmettere, entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 227 e 228, della legge 197/2022 (e quindi la non applicazione dell’annullamento automatico parziale) deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, i seguenti documenti:
• modulo compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti creditori beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
• copia del provvedimento adottato. Cordiali saluti.
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